GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' PER LE AUTO USATE

GARANZIA DI 12 MESI PER I VEICOLI USATI SU: MOTORE e parti lubrificate, CAMBIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 secondo comma del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), il cliente ed il venditore convengono che i diritti del cliente, attivi ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, impegnano la presente garanzia del venditore limitatamente ai 12 mesi successivi alla consegna dell’autoveicolo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo relativamente alla garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo il compratore dichiara:

a. di aver attentamente visionato e provato su strada il veicolo oggetto della presente proposta e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trova;

b. di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del certificato di conformità che della presente proposta forma parte integrante;

c. di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità quando gli stessi risultino evidenti o riscontrabili secondo l’ordinaria diligenza al momento della consegna del veicolo;

d. di prendere atto del fatto che eventuali difetti di conformità possono essere riferiti solo ai difetti non derivanti dall’uso normale del veicolo in considerazione dell’anzianità di costruzione dello stesso e del numero di chilometri percorsi e che le reali condizioni di utilizzo risultano dal certificato di conformità;

e. di convenire che non possono considerarsi difetti di conformità quelli derivanti dalla normale usura, da carenza di manutenzione, dal mancato rispetto delle indicazioni fornite in ordine all’impiego ed alla manutenzione del veicolo.

Il compratore conviene, conformemente a quanto prescritto dall’art. 130 del Codice del Consumo, che in caso di accertata “non conformità” del veicolo da parte del venditore, il venditore provvederà, in via prioritaria, al ripristino dello stesso. Nel caso in cui la parte oggetto di difetto debba essere sostituita con una nuova, il compratore è tenuto a rimborsare la quota di maggior valore che il veicolo dovesse acquistare a causa della sostituzione. Il compratore potrà pretendere soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità, ma il venditore terrà conto dell’entità del difetto anche in ragione della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza della soluzione alternativa prospettata.

La responsabilità del venditore è esclusa in caso di uso improprio del veicolo, ed in particolare:

1. mancata manutenzione/ispezione periodica, nonché impiego di lubrificanti non rispondenti alle specifiche minime indicate dal costruttore;

2. uso del veicolo su strade non asfaltate, per le quali il certificato di conformità non attesta la presenza di idonei dispositivi;

3. mancata condotta diligente nell’utilizzo del veicolo, volta ad evitare l’aggravamento del danno eventualmente verificatosi.

Le parti concordano che nel caso di vendita ad un titolare di Partita IVA, regolarmente fatturata, non potrà essere applicabile la normativa di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, poiché non sussiste la qualità del

consumatore, ma opereranno gli artt. 1490 ss del Codice Civile in materia di “Garanzia dei vizi della cosa venduta”. In particolare, in relazione degli artt. 1490 e 1491 del Codice Civile si pattuisce di escludere la garanzia.

Il compratore dà atto che qualora il veicolo oggetto della presente proposta non dovesse essere destinato al consumo personale ma alla rivendita, rinuncia sin d’ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti del venditore in virtù della facoltà concessa dall’art. 131 del Codice del Consumo